Vantaggi dell’assicurazione vita lussemburghese per i residenti monegaschi

  • Libera designazione del o dei beneficiari in qualsiasi momento
  • I cittadini monegaschi e le persone residenti nel Principato, ad eccezione dei cittadini francesi² a cui si applica la Convenzione bilaterale franco-monegasca del 1963, non sono soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito, né sulle plusvalenze in caso di riscatto totale o parziale.
  • Uno strumento di trasmissione del patrimonio:
  • Assenza di imposte di successione in linea diretta (genitori-figli) o tra coniugi.
  • Assenza di imposte sui trasferimenti dovute a Monaco se le somme pagabili al o ai beneficiari della polizza di assicurazione sulla vita sono depositate presso una banca situata fuori da Monaco, indipendentemente dal domicilio, dalla residenza o dalla nazionalità del defunto e del o dei beneficiari.
Le nostre offerte destinate alle persone giuridiche

In caso di riscatto, la polizza di capitalizzazione beneficia dello stesso trattamento fiscale dell’assicurazione sulla vita durante la vita dell’assicurato. L’unica differenza dal punto di vista fiscale si situa a livello di scioglimento della polizza in caso di decesso. In questo caso infatti, contrariamente all’assicurazione sulla vita, il contratto di capitalizzazione non viene sciolto. È trasmesso agli eredi ed entra a far parte del patrimonio ereditario. Gli eredi mantengono pertanto tutti i vantaggi, compresa l’anteriorità fiscale della polizza di capitalizzazione. Inoltre il sottoscrittore potrà, da vivo, trasmettere la sua polizza di capitalizzazione a un terzo nell’ambito di una donazione. La durata della sottoscrizione è scelta liberamente, ma non può essere comunque superiore a 30 anni.