Vantaggi dell’assicurazione vita lussemburghese per i residenti belgi

  • Libera designazione del o dei beneficiari in qualsiasi momento
  • Assenza di tassazione delle plusvalenze nel ramo 23:
  • Nessun acconto sull’imposta mobiliare del 30% dovuto in caso di riscatto parziale, né in caso di uscita prima di 8 anni e 1 giorno, né sulle plusvalenze in caso di riscatto totale.
  • È dovuta unicamente una tassa assicurativa del 2% sui versamenti.
  • La Tassa sulle Operazioni di Borsa (TOB) e la tassa sui conti titoli non sono applicabili
  • Uno strumento di trasmissione del patrimonio:
    • I capitali possono essere trasmessi liberamente ai beneficiari scelti tramite il rispetto delle quote di legittima.
    • La polizza di assicurazione sulla vita e quella di capitalizzazione possono essere oggetto di una donazione quando l’assicurato è in vita, per ridurre le imposte di successione che gli eredi devono pagare.
    • Ottimizzazione possibile in caso di successione transfrontaliera quando i beneficiari sono situati al di fuori del territorio belga grazie alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni negoziate dal Belgio.
    • Possibilità di prevedere una clausola beneficiaria frazionata per pianificare una trasmissione su diverse generazioni.
  • Uno strumento di pianificazione della successione:
    • Nel caso di una donazione mobiliare, l’assicurazione sulla vita consente di materializzare la clausola di “restituzione convenzionale” che prevede il recupero dell’importo della donazione nel caso in cui il donatario deceda prima del donatore.
    • L’assicurazione sulla vita consente di materializzare la clausola di “onere finanziario” di una donazione subordinata al versamento di un reddito al donatore per una durata determinata in anticipo.
Le nostre offerte destinate alle persone giuridiche

La nostra polizza di capitalizzazione multisupporto del ramo 26 beneficia di un regime fiscale simile a quello applicabile a un prodotto di investimento le cui plusvalenze in caso di riscatto sono tassate con acconto sull’imposta mobiliare del 30%. Per le persone giuridiche soggette all’imposta sulle società, questo acconto sull’imposta mobiliare potrebbe essere imputabile all’imposta sulle società a determinate condizioni. La polizza del ramo 26 consente la deduzione dell’interesse nozionale, il che può essere interessante per le società. Proprio come avviene nella maggior parte dei casi per la polizza vita, in caso di decesso sono dovute delle imposte di successione nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona fisica. La polizza di capitalizzazione può essere trasmessa in vita a un parente nell’ambito di una donazione. Al contrario dell’assicurazione sulla vita, la polizza non si scioglie al momento del decesso. L’erede, tramite il pagamento delle imposte sulle donazioni (se il sottoscrittore è sempre in vita) o di successione (se il sottoscrittore è deceduto), può recuperare la polizza nello stato in cui si trova. La durata della sottoscrizione è scelta liberamente.